Art. 2 (Approvazione)
[1]La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni stabilite dall'art. 15 della Convenzione di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Grandi - Rocco.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 28 aprile 1932
