[1]La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - De Francisci.

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo vigente dal 8 maggio 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;379~approvazione-art2 · fonte del testo