[1]La presente legge entrera' in vigore nei termini ed alle condizioni previsti dall'art. 18 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data, a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - De Francisci.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo vigente dal 8 luglio 1933
