[1]La presente legge entrera' in vigore nei termini ed alle condizioni stabilite all'art. 11 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - De Francisci - Jung - Acerbo.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo vigente dal 14 luglio 1933
