Quando un atto giudiziale o stragiudiziale, formato in uno dei territori a cui la Convenzione si applica, appartenente a una delle Alte Parti contraenti, deve essere notificato a persone (incluse le Societa') in un territorio dell'altro (a cui la Convenzione si applica), tale atto puo' essere notificato al destinatario, a richiesta della parte interessata, in uno qualunque dei modi previsti dagli articoli 3 e 4.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art2 · fonte del testo