La presente Convenzione, di cui i testi inglese e italiano sono ugualmente autentici, sara' soggetta a ratifica. Le ratifiche verranno scambiate in Londra. La Convenzione entrera' in vigore un mese dopo la data dello scambio delle ratifiche, e avra' la durata di tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Nel caso che nessuna delle Alte Parti contraenti abbia dato comunicazione all'altra, sei mesi prima dello spirare del detto periodo di tre anni, della sua intenzione di porre fine alla Convenzione, questa rimarra' in vigore fino allo spirare di sei mesi dal giorno nel quale l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti abbia dato avviso di terminarla.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art15 · fonte del testo