Art. 7 (Convenzione)
Il Consiglio di amministrazione delibera circa il piano generale edilizio, il reparto delle aree e dei fondi, le esigenze dei varii istituti, l'ordine dei lavori e le eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dei medesimi. Il Consiglio approva i progetti, dispone le gare per gli appalti, la stipulazione dei contratti e detta le norme relative senza autorizzazioni ed approvazioni superiori; delibera, in genere, su quanto altro concerne l'attivita' del Consorzio. Il Consiglio delibera sul bilancio preventivo, che gli viene sottoposto all'inizio di ogni anno dal presidente, ed approva il rendiconto consuntivo.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
