Per la riparazione degli infortuni sul lavoro sopravvenuti a lavoratori occupati in modo temporaneo o saltuario sul territorio di un Membro per conto di un'impresa situata sul territorio di un altro Membro, puo' essere previsto che sara' applicata la legislazione di questo ultimo, mediante accordo speciale fra i Membri interessati.

Testo vigente dal 15 febbraio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2795~art2 · fonte del testo