[1]Traduzione.

[2]Convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

[3]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII sessione, dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri vittime di infortuni sul lavoro, seconda questione iscritta all'ordine del giorno della sessione, e dopo aver deciso che tali proposte assumessero la forma di un progetto di convenzione internazionale, adotta, oggi 5 giugno 1925, il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformita' delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

[4]Art. 1.

[5]Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna di accordare ai sudditi di ogni altro Membro che l'abbia pure ratificata, che siano vittime di infortuni sul lavoro avvenuti sul proprio territorio, o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento che esso assicura ai propri sudditi, in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

[6]Questa eguaglianza di trattamento sara' assicurata ai lavoratori stranieri e ai loro aventi diritto senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per cio' che riguarda i pagamenti che un Membro o i suoi sudditi avessero da fare fuori del territorio del detto Membro in virtu' di tale principio, le disposizioni da adottarsi saranno regolate, se sara' necessario, mediante accordi particolari coi Membri interessati.

Testo vigente dal 15 febbraio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2795~art1 · fonte del testo