I Membri che ratificano la presente Convenzione s'impegnano a prestarsi mutua assistenza allo scopo di facilitarne l'applicazione nonche' di facilitare l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti rispettivi in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, e comunicare all'Ufficio internazionale del lavoro, che ne informera' gli altri Membri interessati, ogni modificazione alle leggi ed ai regolamenti in vigore in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

Testo vigente dal 15 febbraio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2795~art4 · fonte del testo