1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Quando saranno state soddisfatte le condizioni enunciate al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~convention-147-art8 · fonte su Normattiva