[1]La presente legge entrera' in vigore alla data e alle condizioni indicate nell'art. 7 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GRANDI - BOTTAI.
[6]Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Testo vigente dal 9 luglio 1930
