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Per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5 della Convenzione del 20 aprile 1939-XVII, spettera' alla Banca nazionale d'Albania accordare le deroghe ai divieti di importazione e di esportazione, in quanto si tratti di merci di terzi Stati destinate al consumo in Albania e di merci dell'Unione da esportare verso terzi Stati.
Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025
