Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. 59 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I diritti marittimi, le tasse di bollo sui documenti doganali, i diritti per le visite sanitarie di confine e per il rilascio dei relativi certificati ed ogni altro diritto che non si renda applicabile in base alle disposizioni richiamate dell'art. 2, continueranno ad essere riscossi nella misura e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.aggiunto: Convenzione-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art9 · fonte del testo