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[1]Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dalla Convenzione del 20 aprile 1939-XVII e dalla presente Convenzione, i servizi di vigilanza e di controllo alle frontiere di terra e di mare e negli spazi doganali, sono demandati al Corpo della Regia guardia di finanza.
[2]La Regia guardia di finanza e' tenuta altresi' ad assolvere con le competenti autorita' i servizi di polizia in quanto trattisi dell'applicazione delle disposizioni tutte previste dalla Convenzione 20 aprile 1939-XVII e dalla presente Convenzione, e di quelle in vigore in ogni tempo in materia di monopolio dei cambi e delle divise.
[3]Le autorita' dei due Paesi presteranno ogni assistenza ai funzionari e agli impiegati delle dogane, nonche' ai militari della Regia guardia di finanza ai fini previsti dalle citate Convenzioni.
Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025
