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[1]Le indennita' dovute al personale della Regia dogana e della Regia guardia di finanza, per servizi straordinari richiesti dal commercio continueranno ad essere corrisposte in Italia ed in Albania nella misura stabilita dalle rispettive disposizioni. Sulle indennita' spettanti al personale italiano saranno operate le ritenute stabilite dalle disposizioni italiane; saranno, invece, operate e versate al Governo albanese le ritenute stabilite dalle disposizioni vigenti in Albania sulle indennita' spettanti al personale albanese.
[2]La stessa norma sara' attuata nella ripartizione dei proventi contravvenzionali per le ritenute da operarsi sulle quote spettanti agli scopritori, di cui all'art. 119 della legge doganale.
Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025
