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[1]Gli spedizionieri e gli altri mandatari che, alla data di applicazione della presente Convenzione, sono autorizzati a rappresentare i proprietari delle merci presso le dogane albanesi, saranno mantenuti nelle loro funzioni, ma dovranno dimostrare, entro il termine di un anno dalla data stessa, di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge doganale.

[2]L'Amministrazione doganale potra' consentire che la cauzione degli spedizionieri in Albania sia prestata mediante idonea fideiussione e prescindere dal richiedere il titolo di studio per l'accertamento delle attitudini a disimpegnare le funzioni di spedizione.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art21 · fonte del testo