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Nulla e' innovato nelle disposizioni che disciplinano in ciascuno dei territori dell'Unione l'assunzione dei facchini doganali e la formazione delle tariffe di facchinaggio. Ai capi delle dogane e' demandata la vigilanza sulla regolarita' di tale servizio.
Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025
