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[1]Fino a che non siano espressamente revocate d'accordo fra i due Governi, sono mantenute per l'importazione in Albania le seguenti esenzioni doganali previste dalle disposizioni preliminari della Tariffa albanese e non previste dalle disposizioni preliminari della Tariffa italiana:

[2]1° le sigarette che porta con se' il viaggiatore quando non siano piu' di 100, oppure 20 sigari grossi di foglia;

[3]2° il materiale introdotto a scopo edilizio per costruzioni di moschee e chiese;

[4]3° tutti gli oggetti mobili ed attrezzi che si importano per moschee e chiese e da impiegare esclusivamente per il servizio religioso;

[5]4° il materiale importato per costruzioni scolastiche e di ponti acquistato con fondi ricavati per sottoscrizione popolare;

[6]5° per una volta tanto, il bestiame e i cereali che portano seco, per l'alimentazione, le famiglie che immigrano in Albania.

[7]Su proposta del Comitato misto di cui all'art. 20 della Convenzione del 20 aprile 1939-XVII, saranno rese applicabili in Albania le agevolezze che sono accordate in Italia per determinati fini in materia di dazi doganali in quanto sussistano le condizioni prescritte dalla legge italiana per il loro godimento ed in quanto se ne verifichi la necessita'.

[8]Analogamente sara' provveduto per quanto concerne le merci ammesse e da ammettere all'importazione ed all'esportazione temporanea per essere lavorate.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art7 · fonte del testo