Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. 86 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In relazione a quanto dispone l'art. 3 dellaConvenzione 20 aprile 1939-XVII, le dogane dell'Unione in Albania, oltre ai diritti previsti dalle disposizioni applicabili in entrambi gli Stati, continueranno a riscuotere, per conto del Governo albanese, le imposte e tasse interne sulle merci importate ed esportate vigenti in Albania e la cui riscossione e' demandata alle dogane.
tolto: Le imposte e tasse interne che le dogane dell'Unione continueranno a riscuotere per conto del Governo albanese sono, all'atto della firma della presente Convenzione, quelle elencate nell'allegato B.aggiunto: Convenzione-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art8 · fonte del testo