[1]Consegne, riconsegne, inventari, bilancio

[2]Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito. Fermi i compensi di cui agli articoli 21 al 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella E. Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare. Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitu' e simili, la redazione di mappe e tipi. I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'articolo 16 per il contradittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne. Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30 per cento.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art47 · fonte del testo