[1]Contradittori
[2]Quando una perizia debba essere discussa in contradittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 per cento al 30 per cento sugli onorari.
Testo vigente dal 20 aprile 1949
[1]Contradittori
[2]Quando una perizia debba essere discussa in contradittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 per cento al 30 per cento sugli onorari.
Testo vigente dal 20 aprile 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art16 · fonte del testo