La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale puo' entrare anche nel merito della entita' del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e puo' valersi altresi' dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del collegio. Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art5 · fonte del testo