Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche e' dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta e' fatta dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio. 5 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 7 settembre 1988, n. 407

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Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' fissato in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese."

Decreto 6 dicembre 1993, n. 596

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Il Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' stabilito in ragione del 3% dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all'art. 1 del presente decreto ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese."

Testo vigente dal 15 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1988 al 15 marzo 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 6 dicembre 1993, n. 596

    Il Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' stabilito in ragione del 3% dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all'art. 1 del presente decreto ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art6 · fonte del testo