[1]Anticipi

[2]Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra puo' richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entita' e alla durata del lavoro avra' diritto altresi' al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75 per cento degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito. Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra puo' richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art14 · fonte del testo