[1]Diritti del committente

[2]Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra e' tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perche' gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avra' diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art13 · fonte del testo