[1]Importo a cui si applica l'onorario

[2]La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art55 · fonte del testo