[1]Prestazioni parziali - Aggiornamento di progetti

[2]Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla tabella H sara' moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella 1 e aumentano del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna "aggiornamenti di progetti" vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato. La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto. I progetti di reparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota dell'1,50 per cento sull'importo da ripartire. L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto e' disposto dall'art. 29. lettera o), puo' essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art59 · fonte del testo