[1]Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie
[2]L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni anni negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali nelle colonie parziarie.
[3]Importi
[4]Compravendite
[5]Affitti e colonie
[6]Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.
[7]6 Visto, il Ministro per i Lavori pubblici TUPINI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 6 dicembre 1993, n. 596
6Il Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili, di cui all'art. 65 della legge 2 marzo 1949, n. 144, si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la seguente tabella: Importi Compravendite Affitti - - - Fino a L. 5.000.000 2.72% 2.04% L. 50.000.000 2.57% 1.90% L. 100.000.000 2.40% 1.75% L. 200.000.000 e oltre 2.05% 1.45% "
Testo vigente dal 15 marzo 1994
