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[1]Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie

[2]L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni anni negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali nelle colonie parziarie.

[3]Importi

[4]Compravendite

[5]Affitti e colonie

[6]Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.

[7]Visto, il Ministro per i Lavori pubblici TUPINI

Testo in vigore dal 20 aprile 1949 al 15 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art65 · fonte del testo