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[1]Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie
[2]L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni anni negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali nelle colonie parziarie.
[3]Importi
[4]Compravendite
[5]Affitti e colonie
[6]Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.
[7]Visto, il Ministro per i Lavori pubblici TUPINI
Testo in vigore dal 20 aprile 1949 al 15 marzo 1994
