Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 13 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

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[1]I fondi di riserva, senza riguardo alla loro denominazione, vengono ripartiti tra l'Istituto di credito fondiario in Spalato e l'Ente liquidatore in Zara, secondo lo stato al 30 giugno 1921, nella proporzione del 90 per cento all'Istituto di credito fondiario in Spalato e del 10 per cento all'Ente liquidatore in Zara per quanto si riferisce alle riserve in contanti, tranne le riserve per coprire le perdite in generale e le perdite nella gestione ipotecaria previste ai comma I e II del § 7 dello Statuto dell'Istituto di credito fondiario dalmata, le quali vengono ripartite per l'85 per cento all'Istituto di Spalato e per il 15 per cento all'Ente liquidatore.

[2]Vengono parimenti ripartite le carte di valore delle riserve previste ai comma I e II del § 7 del precitato Statuto pero' nella proporzione dell'80 per cento all'Istituto di Spalato e del 20 per cento all'Ente liquidatore.

[3]Il danno emerso dal possesso di banconote austro-ungariche di alta serie rimane integralmente a carico dell'Istituto di Spalato.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art13 · fonte del testo