Art. 9 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Al rimborso delle lettere di pegno, che in forza delle disposizioni contemplate all'articolo 4 saranno ammesse alla timbratura, si provvedera' da parte dell'Ente liquidatore come segue:
- a)se il valore nominale della totalita' delle lettere di pegno ammesse alla timbratura, espresso in corone austro-ungariche, sara' inferiore al valore nominale dei crediti ipotecari per capitale, espresso in corone austro-ungariche, trasferiti all'Ente liquidatore, tutte le lettere di pegno con timbratura semplice o con contrassegno speciale, saranno convertite e rimborsate alla scadenza in lire, ripartendo fra esse il valore globale netto di realizzazione in lire dei crediti ipotecari trasferiti, aumentato dell'importo ottenuto dalla realizzazione delle riserve di cui all'art. 13 in quanto fossero a tale scopo disponibili, diminuito del prezzo da pagarsi all'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato ai sensi dell'art. 6, e depurato di tutte le spese di liquidazione;
- b)se il valore nominale della totalita' delle lettere di pegno ammesse alla timbratura, espresso in corone austro-ungariche, sara' superiore al valore nominale dei crediti ipotecari per capitale, espresso in corone austro-ungariche, trasferiti all'Ente liquidatore, ma le lettere di pegno munite del contrassegno speciale di cui all'art. 4 nel loro valore nominale in corone austro-ungariche non raggiungano l'ammontare dei crediti ipotecari trasferiti, espresso in corone austro-ungariche, in questo caso le lettere di pegno munite del contrassegno speciale saranno convertite e rimborsate alla scadenza, in lire dall'Ente liquidatore, ripartendo fra esse una quota determinata come in appresso della somma in lire ricavata dalla realizzazione dei crediti ipotecari trasferiti, aumentata tale quota dell'importo ottenuto dalla realizzazione delle riserve di cui all'art. 13, in quanto fossero a tale scopo disponibili, e depurata di tutte le spese di liquidazione.
[2]Per determinare la quota di cui sopra si moltiplichera' il valore globale netto di realizzazione in lire dei crediti ipotecari trasferiti per il valore nominale in corone austro-ungariche dei titoli muniti del contrassegno speciale, e si dividera' questo prodotto per il valore nominale, espresso in corone austro-ungariche, dei sopraddetti crediti ipotecari.
[3]Le lettere di pegno timbrate, ma non munite del contrassegno speciale saranno convertite ed alla scadenza rimborsate in lire, ripartendo fra esse il valore in lire corrispondente alla somma pagata dall'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato ai sensi dell'art. 7, aumentato della eccedenza fra la somma ricavata dalla realizzazione in lire dei crediti ipotecari trasferiti e quanto di questa somma fu impiegato per effettuare l'operazione specificata al comma precedente;
- c)se il valore nominale della totalita' delle lettere di pegno ammesse alla timbratura, espresso in corone austro-ungariche, sara', superiore al valore nominale dei crediti ipotecari per capitale, espresso in corone austro-ungariche, trasferiti all'Ente liquidatore, ma le lettere di pegno munite del contrassegno speciale nel loro valore nominale in corone austro-ungariche siano pari o superino l'ammontare dei crediti ipotecari trasferiti, espresso in corone austro-ungariche, in questo caso le lettere di pegno munite di contrassegno saranno convertite e rimborsate alla scadenza in lire, ripartendo fra esse il valore globale netto di realizzazione in lire dei crediti ipotecari trasferiti, aumentato del valore in lire ricavate dalla somma da pagarsi dall'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato ai sensi dell'art. 7 per la differenza eventuale fra l'ammontare delle lettere di pegno munite di contrassegno speciale e l'ammontare dei crediti ipotecari sopraindicati, aumentato inoltre dell'importo ottenuto dalla realizzazione delle riserve di cui all'art. 13, in quanto fossero a tale scopo disponibili, e depurato di tutte le spese di liquidazione.
[4]Le lettere di pegno timbrate, ma non munite del contrassegno speciale, rimarranno a carico dell'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato, che dovra' rimborsarle alla scadenza come fissato dall'art. 8.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
