Art. 4 (Allegato 1 Convenzione tra Presidenza del Consiglio e A.N.S.A.)
Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuita' dei servizi in esse comprese quelle da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiotelegrafiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 10 aprile 1951
