Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A., per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.

Testo vigente dal 13 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-25;964~art5 · fonte del testo