Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A., per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.
Testo vigente dal 13 dicembre 1950
