Art. 5 (Allegato 1 Convenzione tra Presidenza del Consiglio e A.N.S.A.)
Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissione e ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 100.000 fino a lire 500.000 e in casi piu' gravi si potra' far luogo alla risoluzione immediata di questa convenzione.
Testo vigente dal 10 aprile 1951
