Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni e ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 100.000 fino a lire 500.000 e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;201~convenzione-per-il-servizio-interno-art5 · fonte del testo