Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni, non dovute a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 50.000 fino a lire 250.000 e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.
Testo vigente dal 10 aprile 1952
