Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 155 parole tolte, 14 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: 1. QuestaConvenzione sara' ratificata. I documenti di ratifica saranno scambiati a Berlino.
tolto: La Convenzione entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.
tolto: 2. Con l'entrata in vigore di questa Convenzione cessa di avere effetto l'art. 28 del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Austria, del 28 aprile 1923, compreso l'allegato G (Accordoaggiunto: Convenzione italo germanica per la repressione del contrabbando tolto: e delle contravvenzioni doganali e dei monopoli di Stato).
tolto: 3. Ciascuna delle Parti contraenti ha la facolta' di denunciare la presente Convenzione in ogni tempo. Tuttavia, in tal caso, essa restera' in vigore ancora per sei mesi dalla data della denuncia.
tolto: In fede di che i delegati delle due Parti contraenti l'hanno firmata.
tolto: Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.
tolto: A. Giannini Von Mackensen
tolto: Ivo Bagli Wucher
tolto: Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
tolto: Imperatore d'Etiopia
tolto: Il Ministro per gli affari esteri
tolto: Cianoaggiunto: -art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art19 · fonte del testo