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[1]1. Le richieste di procedimento penale ed assistenza legale, compresi gli atti ed il relativo carteggio, debbono essere redatti nella lingua ufficiale di una delle due Parti contraenti.

[2]2. Non e' necessario che tali richieste e documenti siano tradotti ne' legalizzati.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art18 · fonte del testo