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[1]1. Questa Convenzione sara' ratificata. I documenti di ratifica saranno scambiati a Berlino.

[2]La Convenzione entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

[3]2. Con l'entrata in vigore di questa Convenzione cessa di avere effetto l'art. 28 del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Austria, del 28 aprile 1923, compreso l'allegato G (Accordo per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni doganali e dei monopoli di Stato).

[4]3. Ciascuna delle Parti contraenti ha la facolta' di denunciare la presente Convenzione in ogni tempo. Tuttavia, in tal caso, essa restera' in vigore ancora per sei mesi dalla data della denuncia.

[5]In fede di che i delegati delle due Parti contraenti l'hanno firmata.

[6]Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

[7]A. Giannini Von Mackensen

[8]Ivo Bagli Wucher

[9]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

[10]Imperatore d'Etiopia

[11]Il Ministro per gli affari esteri

[12]Ciano

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art19 · fonte del testo