Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprieta' al demanio dello Stato, di un immobile
Art. 5 (Atto aggiuntivo alla Convenzione)
Restano fermi ed immutati tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella gia' richiamata convenzione 21 aprile 1969, se ed in quanto non risultino modificati dalle clausole del presente atto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
