Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

  • a)crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ((...));
  • b)crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana ((...)). I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:
  • a)riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
  • b)conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;
  • c)conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta', per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile locale. (( I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente. ))

Testo vigente dal 1 gennaio 2003

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;209~art2 · fonte su Normattiva