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Per l'attuazione del precedente art. 1 e' autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149

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Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa di L. 1.200.000.000 autorizzata dall'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, e' elevata a L. 3.500.000.000".

Testo in vigore dal 28 settembre 1948 al 15 aprile 1950

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 1948

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1947 al 28 settembre 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149

    Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa di L. 1.200.000.000 autorizzata dall'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, e' elevata a L. 3.500.000.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-11-13;1422~art2 · fonte del testo