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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]A decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII le disposizioni dell'articolo unico del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 798, si applicano nei riguardi di coloro che, fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII, abbiano partecipato ad operazioni belliche in occasione di servizio non isolato all'estero, da valutarsi con criterio discrezionale dal Ministero dell'aeronautica.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 19 maggio 1939-XVII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 4 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;899~art1 · fonte del testo