[1]Accordo sulle eccedenze agricole stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in base al titolo I dell'"Agricultural Trade Development and Assistance Act" del 1954.

[2]Il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti: Riconoscendo l'opportunita' di incrementare il commercio dei prodotti agricoli fra i due Paesi e con altre Nazioni amiche, attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti di questi prodotti o a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli; Considerando che l'acquisto di eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti, con pagamento in lire, contribuira' all'incremento di tale commercio; Considerando che le lire risultanti da tali acquisti saranno impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi; Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite di eccedenze agricole da parte del Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo (Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954) e le misure che i due Governi prenderanno separatamente e unitamente per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti;

[3]Hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. I VENDITA IN VALUTA LOCALE

[5]1. Previo rilascio e accettazione delle autorizzazioni di acquisto menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna di finanziare la vendita contro lire di quei prodotti agricoli che saranno considerati in eccedenza in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano. 2. Il Governo degli Stati Uniti rilascera' autorizzazioni di acquisto che comprenderanno disposizioni relative alla vendita e alla consegna dei prodotti, al tempo e alle modalita' del deposito delle lire ricavate da tali vendite e ad altre questioni connesse; tali autorizzazioni saranno soggette all'accettazione da parte del Governo italiano. Al paragrafo 3 di questo articolo sono elencati alcuni prodotti e gli importi per i quali i due Governi hanno raggiunto un accordo provvisorio. 3. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare la vendita all'Italia dei seguenti prodotti, per gli importi indicati, durante l'anno finanziario U. S. A. 1955, alle condizioni di cui al Titolo 1° della citata legge e al presente Accordo.

[6]Importo Prodotto (in milioni di $)

[7]Cotone (incluso il nolo marittimo per la parte che deve essere finanziata dagli Stati Uniti)....... 36,6 Grano (grano duro)................................ 9,1 Tabacco........................................... 3,2 Noli marittimi (costo di stima per il frumento e il tabacco, per la quota che deve essere finanziata dagli Stati Uniti)................ 1,1

Testo vigente dal 28 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-29;112~accordo-arti · fonte del testo