[1]Art. II IMPIEGO DELLE LIRE

[2]1. I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti d'America come conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo, saranno usate dal Governo degli Stati Uniti d'America agli scopi seguenti negli importi indicati:

  • a)In pagamento di spese effettuate dagli Stati Uniti in Italia; incluse le spese di cui alle sotto Sezioni (a) ed (f) della Sezione 104 della legge; l'equivalente in lire di dollari 14.400.000.
  • b)Per acquistare o contrattare l'acquisto di materiali strategici o scarsi per la costituzione di scorte supplementari U. S. A., in base alla Sezione 104 (b); l'equivalente in lire di dollari 1.000.000.
  • c)Per finanziare l'acquisto di beni o servizi a favore di terzi Paesi amici, in base alla Sezione 104 (d); l'equivalente in lire di dollari 4.600.000.
  • d)Per prestiti al Governo italiano per promuovere lo sviluppo economico dell'Italia in base alla Sezione 104 (g) della legge, prestiti condizionati tuttavia ad ulteriori intese tra i due Governi; l'equivalente in lire di dollari 30.000.000. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente accordo, a causa della mancata intesa fra i due Governi circa l'impiego dei prestiti o per qualsiasi altra ragione, il Governo degli Stati Uniti potra' impiegare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi contemplati dalla Sezione 104 della legge. 2. Le lire derivanti dal presente accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi dichiarati al paragrafo 1 del presente articolo, nel modo e nell'ordine di priorita' che sara' deciso dallo stesso Governo degli Stati Uniti.

Testo vigente dal 28 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-29;112~accordo-artii · fonte del testo