[1]Art. IV DISPOSIZIONI GENERALI
[2]1. Il Governo italiano conviene che prendera' tutte le misure possibili per impedire la rivendita o la spedizione verso altri Paesi o l'uso a scopi non interni (salvo che tali vendite, rispedizioni o usi siano specificatamente approvati dal Governo degli Stati Uniti) di eccedenze agricole acquistate in base alle disposizioni della legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, e per assicurare che, dall'acquisto di tali prodotti, non derivera' una maggiore disponibilita' dei prodotti stessi o di altri simili per Nazioni non amiche degli Stati Uniti. 2. I due Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni per assicurare che le vendite di eccedenze agricole in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti e non danneggino materialmente le relazioni commerciali esistenti tra gli altri Paesi del mondo libero. 3. Nell'attuazione del presente Accordo i due Governi si adopreranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace, e faranno quanto e' in loro potere per incrementare ed espandere una continua domanda di mercato nel campo dei prodotti agricoli.
Testo vigente dal 28 marzo 1957
