Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata allo interno nel territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto: - alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo, - ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure appropriato nei modi e secondo le procedure di cui allo articolo 23.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
