1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 20 e 22 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa la altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli da 17 a 22, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dello Accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
- a)Per quanto riguarda l'articolo 18, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata. Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
- b)Per quanto riguarda l'articolo 19, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, per l'adozione delle misure appropriate. Se la Svizzera non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure a difetto di accordo in sede di Comitato misto, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune o per mettervi fine; essi possono, in particolare, procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
- c)Per quanto riguarda l'articolo 20, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine. Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato. Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
- d)Per quanto riguarda l'articolo 21, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate.
- e)Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
