La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, o sospenderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~art8 · fonte su Normattiva